Coronavirus - Aiuti e incentivi alle imprese

Incentivi con riserva di almeno il 60% dei fondi per le Pmi

Almeno il 60% delle risorse disponibili per ciascun incentivo è riservato alle Pmi, con una quota del 25% destinata a micro e piccole imprese. I bandi devono riportare le opzioni disponibili per eventuale cumulo. Per i crediti di imposta che non hanno istruttoria è confermata l’impostazione come da 4.0 attuale. Per gli altri incentivi i bandi saranno a sportello, a graduatoria o con accordo ad hoc. Sono alcune linee guida contenute nel Codice degli incentivi (approvato in prima lettura dal Consiglio dei ministri il 21 ottobre)

Le procedure di accesso ai bandi possono seguire diversi criteri, i quali possono anche essere combinati a seconda delle caratteristiche dell’incentivo. Uno dei metodi è l’attribuzione delle agevolazioni seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, premiando chi presenta prima la richiesta. Un altro criterio è l’assegnazione basata su priorità specifiche o parametri stabiliti dal bando, con la possibilità di creare graduatorie o stabilire soglie minime di accesso.

In alcuni casi le agevolazioni possono essere attribuite attraverso un confronto con il proponente o con soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione dell’iniziativa. Questo processo può prevedere la negoziazione di alcuni aspetti specifici del progetto o l’adozione di azioni coordinate per raggiungere gli obiettivi dell’incentivo.

Nel caso di aiuti di Stato, l’importo delle agevolazioni deve rispettare i limiti massimi previsti dalle normative europee, con eventuali aiuti erogati in più quote attualizzati al momento della concessione. Il tasso di attualizzazione è stabilito dal ministro delle Imprese e del made in Italy.

Le agevolazioni sono concesse entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili, e in caso di esaurimento dei fondi, l’amministrazione responsabile comunica tempestivamente tale esaurimento attraverso la pubblicazione di un avviso sulla Gazzetta Ufficiale o sui Bollettini ufficiali regionali, oltre che sulla piattaforma Incentivi.gov.it.

Come detto, almeno il 60% delle risorse disponibili per ciascun incentivo è riservato alle Pmi, con una quota del 25% destinata a micro e piccole imprese. Le amministrazioni responsabili possono introdurre ulteriori premialità o riserve specifiche per determinate categorie, in linea con le normative e i programmi di ciascuna amministrazione o dell’Unione europea

Rispetto ai crediti di imposta che non prevedono istruttoria è confermata l’impostazione attuale della 4.0. La riforma prevede che per gli incentivi erogati nella forma del credito d’imposta, i quali non prevedono l’attività istruttoria, ma solo lo svolgimento di un’attività di carattere finanziario propedeutica alla verifica del rispetto del limite di risorse stanziate, la fruizione è comunque subordinata alla preventiva comunicazione da parte del richiedente al soggetto competente dell’ammontare complessivo delle agevolazioni. Deve indicare anche la presunta ripartizione negli anni della fruizione stessa e deve in seguito inviare le comunicazioni dell’avvenuto sostenimento delle eventuali spese previste. Questa tipologia di incentivi rientra nella voce «agevolazioni fiscali» definite come «agevolazioni che, in deroga al regime fiscale ordinariamente applicabile, comportano una riduzione, parziale o totale, della base imponibile o dell’ammontare dell’imposta o della tassa, ovvero un differimento o un annullamento del debito fiscale, nonché una riduzione dei versamenti dovuti».

Le agevolazioni possono essere cumulate con altre agevolazioni a condizione che riguardino costi diversi o, nel caso degli stessi costi, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato e delle disposizioni sulla fonte di copertura finanziaria. Il bando deve specificare se e in quali termini è possibile il cumulo. Le agevolazioni possono assumere diverse forme, come contributi a fondo perduto, garanzie su operazioni finanziarie, finanziamenti agevolati, interventi nel capitale di rischio, agevolazioni fiscali o contributive, sempre in conformità alla normativa nazionale ed europea.

Fonte: Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi del 29 ottobre 2024

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