Fondi Pnrr, possibile il cumulo. L’importante precisazione arriva dalle linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza approvate dalla Ragioneria generale dello Stato con circolare 13 del 28 marzo 2024.
Il cumulo è ammesso con altre risorse nazionali, regionali o locali se utile a garantire il pieno raggiungimento della performance ovvero per far fronte a incrementi di costi, non previsti. Il divieto riguarda invece il medesimo costo di un progetto che non può essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura.
Il funzionamento del Pnrr
La peculiarità del Piano nazionale di ripresa e resilienza risiede nel suo meccanismo di erogazione dei finanziamenti, che non è basato sulle spese effettivamente sostenute e certificate, come avviene per altri fondi Ue, ma piuttosto sul raggiungimento di milestone e target prestabiliti. Le linee guida precisano che è possibile fare, in linea generale, la seguente distinzione:
a) per i fondi UE, la duplicazione dei finanziamenti è generalmente un tema legato esclusivamente alle spese sostenute, le quali non devono essere coperte dal rimborso di più fondi UE e nazionali (il medesimo costo di un progetto non può essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura);
b) in ambito Rrf (fondo per la ripresa e la resilienza), la duplicazione dei finanziamenti, oltre alle spese deve considerare anche il concetto legato anche alle attività previste per il conseguimento della performance del Pnrr, i cui costi devono essere coperti esclusivamente con l’Rrf.
Differenza misura-progetto
In ambito Rrf, è necessario fare un distinguo tra duplicazione dei finanziamenti a livello di misura e duplicazione dei finanziamenti a livello di progetto (in coerenza con il documento «Rrf double funding note final» della Commissione Europea del 6 febbraio 2023). Si ricorda che il Recovery and resilience facility è il fondo che offre un sostegno finanziario su larga scala per riforme e investimenti intrapresi dagli Stati Membri, allo scopo di attenuare l’impatto a livello sociale ed economico della pandemia da coronavirus e di rendere le economie dell’UE più sostenibili, resilienti e meglio preparate per le sfide poste dalle transizioni verde e digitale. È finanziato con le risorse Pnrr.
Il distinguo
Più nel dettaglio, in ambito Rrf, è opportuno fare un distinguo tra duplicazione dei finanziamenti a livello di misura e duplicazione dei finanziamenti a livello di progetto. Nella duplicazione dei finanziamenti a livello di misura non può essere previsto un sostegno da parte di altri fondi UE per la copertura dei costi stimati per le attività di ciascuna misura Pnrr, necessarie al raggiungimento dei relativi milestone e target finanziati dall’Rrf. In caso contrario, si verificherebbe una duplicazione dei finanziamenti a livello di misura Pnrr. Cosa che è possibile a livello di progetto per la parte aggiuntiva, non coperta.
Il cofinanziamento
Le linee guida chiariscono che «al fine di garantire il pieno raggiungimento della performance ovvero per far fronte a incrementi di costi, non previsti, necessari per la realizzazione delle attività progettuali previste dalle misure Pnrr, è possibile, senza che si configuri un caso di duplicazione dei finanziamenti, cofinanziare la misura e i progetti con altre risorse nazionali, regionali o locali, a parità di milestone/target da raggiungere e a parità di contributo Rrf. Resta fermo che il medesimo costo di un progetto non può essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura».
Le risorse nazionali individuate si riferiscono a quelle derivanti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc), dal Piano di azione e coesione (Pac), dai Programmi operativi complementari (Poc) o da altre risorse ordinarie derivanti dal bilancio statale (leggi di Bilancio, decreti ministeriali). Per risorse regionali e locali si riferiscono a quelle allocate da leggi regionali o da decreti degli enti locali.
Fonte: Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi del 23 aprile 2024