Coronavirus - Aiuti e incentivi alle imprese

Imprese culturali Terzo settore: sgravi, finanziamenti e incentivi

Nuovo slancio alle imprese culturali e creative (Icc) dalla legge sul Made in Italy (L. 206/2023) con possibilità di acquisire la qualifica di ente del Terzo settore. Con il provvedimento entrato in vigore l’11 gennaio scorso, il legislatore riprende le fila di una normativa che, disciplinata per la prima volta dalla legge di bilancio 2018, non ha visto la luce in mancanza dei relativi decreti attuativi. In una direzione completamente opposta, invece, sembra muoversi il nuovo tentativo operato con la legge sul Made In Italy, che già all’indomani della sua entrata in vigore ha visto l’attivazione di tavoli istituzionali per definire sia le modalità per ottenere la veste di Icc, che le condizioni per l’assegnazione dei contributi alle realtà dotate di tale qualifica.

Ma cosa si intende esattamente per impresa culturale e creativa? Quella di Icc è una qualifica che può essere riconosciuta a qualsiasi ente, indipendentemente dalla forma giuridica adottata (società, associazione o fondazione) al ricorrere di determinate condizioni. Nel dettaglio, la veste di Icc può essere riconosciuta all’ente che (i) svolga attività in via stabile e continuativa con sede in Italia o in altro paese Ue; (ii) eserciti in via esclusiva o prevalente attività quali l’ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione conservazione, ricerca, valorizzazione e gestione di beni culturali e prodotti culturali; (iii) sia soggetto passivo di imposta in Italia. Ciò significa che, salva diversa interpretazione normativa, anche un’impresa straniera con stabile organizzazione in Italia potrebbe assumere la qualifica di Icc.

Sul piano soggettivo, tuttavia, la novità più significativa riguarda la possibilità di applicare la disciplina in materia di imprese culturali e creative sia alle imprese sociali che agli enti del Terzo settore (Ets) che svolgono in via principale o esclusiva attività imprenditoriale. Una scelta senza dubbio ragionevole se si tiene che il Codice del Terzo settore (Cts) già contempla, tra le attività di interesse generale di cui all’articolo 5, quelle volte alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, nonché l’organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale. In tal senso, una Icc che scelga di iscriversi nel Registro assumendo la qualifica di Ets o di impresa sociale troverebbe riconoscimento non solo come attore economico ma anche come promotore di iniziative socialmente rilevanti in campo culturale. Senza contare che l’adozione della doppia qualifica (Icc-Ets) permetterebbe di cumulare gli incentivi previsti dalla legge sul Made in Italy, di prossima attuazione, con quelli già operativi per le realtà del Terzo settore. Da un lato, infatti, le Icc potranno beneficiare delle premialità strutturate rispettivamente sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti/servizi culturali e creativi, e contributo in conto capitale (con risorse stanziate dal 2024 al 2033 pari a 3 milioni di euro le cui modalità saranno successivamente definite). L’adozione della qualifica di Ets o impresa sociale, invece, garantirebbe sin da subito di poter accedere a risorse economiche aggiuntive per la promozione e valorizzazione della cultura. Pensiamo, ad esempio, all’accesso al contributo del 5xmille che è garantito a tutti gli Ets iscritti nel Runts, con la sola eccezione delle imprese sociali costituite in forma societaria. Senza poi contare la disciplina di favore riservata alle medesime realtà in tema di erogazioni liberali (art. 83 Cts), in denaro e natura. In tal caso, sarà concesso a persone fisiche e giuridiche di accedere a forme di premialità in forma di detrazione/deduzione dal reddito complessivo. A questo si aggiunga la possibilità per gli Ets, inclusi quelli costituiti in forma societaria, di applicare l’imposta registro in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili o costitutivi di diritti reali. Un ulteriore elemento di appeal nell’assumere la qualifica di Ets è legato al tema dell’amministrazione condivisa che consente di mettere in relazione tali realtà con la Pa mediante gli strumenti di co-programmazione e co-progettazione. La cultura è un pilastro importante nella programmazione degli enti locali e tali procedure potranno consentire di mettere in campo nuove sinergie.

Fonte: Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi del 28 marzo 2024.

Settore
Area Espositiva


Mappa
Contatti
Allegati
Schede
News correlate
Bandi collegati

Risposta

Lascia un commento - Inizia una nuova discussione

Copyright ® Telematica Italia S.r.l. 2024 - Tutti i diritti riservati