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Sostegno per distillazione sottoprodotti della vinificazione

AGEAAgenzia per le Erogazioni in Agricoltura ha pubblicato le istruzioni operative n. 59 per l’accesso al sostegno alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, riservato a distillatori riconosciuti che operano su tutto il territorio nazionale.

I produttori e coloro che abbiano proceduto ad una qualsiasi trasformazione delle uve da vino sono obbligati alla consegna dei sottoprodotti ottenuti – fecce e vinacce - ad un distillatore per la successiva trasformazione in alcool, ovvero al loro ritiro sotto controllo, salvo i soggetti esonerati. Ai fini del pagamento della misura, l’alcool ottenuto dalla distillazione dei sottoprodotti deve avere un titolo alcolometrico pari o superiore al 92% vol. da utilizzare esclusivamente per fini industriali o energetici.

I sottoprodotti della vinificazione debbono avere le seguenti caratteristiche minime:

  • per le vinacce: 2,8 litri di alcool anidro (effettivo e potenziale) per 100 kg;
  • per le fecce di vino: 4 litri di alcool anidro per 100 Kg, a 45% di umidità, previa denaturazione.

Gli aiuti, per grado e per ettolitro, sono i seguenti:

  • 1,10 euro per alcool etilico da vinaccia;
  • 0,50 euro per alcole etilico da fecce.

L’aiuto è comprensivo dei costi sostenuti per la raccolta e trasporto dei sottoprodotti; se tali costi sono sostenuti dal produttore, il distillatore riconoscerà l’importo di 0,016 euro per Kg al produttore dietro presentazione della fattura riguardante la vendita dei sottoprodotti.

La domanda di aiuto deve essere presentata in via telematica tramite l'apposita funzionalità messa a disposizione sul portale SIAN entro il 5 agosto 2027.

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